Mantenere l’ex coniuge: come sono cambiate le regole | Due chiacchiere con l’Avvocato
Dopo la recente sentenza della Cassazione sono variati i criteri di determinazione dell’importo; ecco cosa occorre sapere
Dopo la recente sentenza della Cassazione sono variati i criteri di determinazione dell’importo; ecco cosa occorre sapere
Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO
Non è una legge: chiarimento necessario per quanti spesso non sanno quanto vale un precedente in Italia. È una sentenza che ha valore solo tra le parti in causa, ma vale come interpretazione che, vista la fonte, potrebbe segnare una nuova era nelle aule di tribunale.
Mi riferisco alla sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione che ha modificato i criteri di calcolo dell’assegno di divorzio (spesso impropriamente chiamato «assegno di mantenimento», sebbene quest’ultima definizione si riferisca solo al contributo successivo alla separazione).
Per quanto riguarda, infatti, l’assegno divorzile la sua attribuzione e la sua quantificazione hanno sempre seguito regole che danno al giudice una notevole discrezionalità ma che tendono, secondo l’interpretazione finora prevalente, ad assicurare al coniuge i mezzi per conservare il tenore di vita che aveva in costanza del matrimonio: un’interpretazione che accentua la funzione compensativa e risarcitoria dell’assegno, anche a discapito della funzione assistenziale il cui fondamento è ravvisabile nel dovere di solidarietà nei confronti del coniuge che “non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La Cassazione, con la sentenza in commento, vuole invece rivalutare e considerare assorbente la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio allo scopo di evitare, come si legge nella motivazione, una “illegittima locupletazione” da parte del percipiente, un evento che si può verificare ogni qual volta l’ex coniuge ha “mezzi adeguati”.
Cos’è cambiato? In teoria moltissimo; in pratica dipende dal reddito della coppia
La Cassazione, infatti, ha stabilito che l’assegno mensile non servirà più a garantire il tenore di vita che il coniuge più debole economicamente aveva durante il matrimonio, ma solo a garantirgli il mantenimento, in attesa che possa procurarselo da solo.
Questo significa che non si dovrà più compensare i redditi degli ex coniugi fino ad ottenere una sostanziale uguaglianza tra i due, ma si dovrà garantire a quello più “povero” le risorse per vivere. Un marito molto ricco, quindi, potrebbe pagare di mantenimento lo stesso importo di uno molto meno benestante di lui, perché non è più il suo reddito a contare (o meglio, il tenore di vita di cui, grazie al suo reddito, la famiglia ha goduto), ma la condizione di effettiva difficoltà economica della moglie.
Immaginiamo, ad esempio, una coppia divorziata da tempo. La donna, che durante gli anni di matrimonio, guadagnava molto meno dell’uomo, in sede di divorzio aveva ottenuto un assegno tale da equilibrare la sproporzione di reddito e continuare, così, ad avere un tenore di vita analogo a quello avuto nel periodo in cui era sposata. La Cassazione ha però stabilito che l’assegno sarà calcolato sulla base del criterio di autosufficienza economica di chi lo chiede, e non più sul «tenore di vita matrimoniale».
Secondo la Suprema Corte, infatti, il divorzio recide ogni legame tra i coniugi, ivi compreso l’obbligo di garantire all’ex il tenore di vita che aveva durante le nozze. L’assegno servirà solo per lo stretto necessario al mantenimento e chi lo richiede deve dimostrare di non potersi procurare i mezzi economici sufficienti in modo autonomo.
Da tale importante novità giurisprudenziale ne discende che il coniuge tenuto al versamento di un assegno divorzile, può ricorrere al giudice per rivedere l’importo sulla base dei nuovi criteri.