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L’ex coniuge non provvede all’assegno di mantenimento? Prigione o multa salata | Due chiacchiere con l’Avvocato

Mantenimento dei figli: incontriamo l’avvocato Elena Alfieri che ci spiega cosa prevede il nuovo art….

Mantenimento dei figli: incontriamo l’avvocato Elena Alfieri che ci spiega cosa prevede il nuovo art. 570-bis introdotto nel codice penale

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | Con l’entrata in vigore del nuovo art.570 bis c.p. il legislatore ha stabilito che: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Viene pertanto introdotta una nuova fattispecie di reato, in vigore dal 6 aprile 2018, attraverso la quale è previsto che il mancato pagamento di quanto pattuito in sede di separazione e divorzio in favore dell’ex coniuge e dei figli comporta l’applicazione di una pena di reclusione fino ad un anno o la multa da 103,00 fino a 1.032,00 euro.

Con l’introduzione di questa norma sono state abrogate e sostituite altre due norme speciali ovvero l’articolo 12-sexies della legge sul divorzio il quale prevedeva che: “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale” e l’articolo 3 Legge n. 54/2006 il quale, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabiliva che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Certamente l’intento del legislatore è stato quello di prevedere una tutela più ampia e più concreta rispetto all’art. 570 c.p. che è particolarmente limitativo perché si parla solo di mezzi di sussistenza che il coniuge face mancare ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.

L’art. 570 c.p., infatti, limita la pena al genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli e spesso se il padre non versa l’assegno di mantenimento, ma i mezzi di sussistenza non vengono meno non si ha la commissione del reato. Ora, invece, se è previsto ad esempio un versamento mensile di un assegno di mille euro ed il padre ne versa settecento commetterà ugualmente reato.

D’ora in poi verrà sanzionato anche il comportamento di colui che viene meno agli obblighi di pagamento di qualsiasi tipologia di assegno che sia dovuto e previsto in sede di scioglimento di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero colui che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Ne consegue che potrà essere perseguito penalmente anche il coniuge che effettua dei versamenti solo parziali, anche qualora con gli stessi vi sia la possibilità di procurarsi i mezzi essenziali per vivere.

Tuttavia, da subito è stato rilevato che la norma sembra essere in molti aspetti lacunosa. In primis, si evidenzia che la stessa parrebbe, quantomeno dal tenore letterale, essere riferita solamente alle persone unite in matrimonio. Nulla infatti viene detto per quanto attiene le unioni civili. Ed ancora, il riferimento a “ogni tipologia di assegno” sembrerebbe lasciar presagire che tale norma si applichi anche nel caso in cui a non essere pagate siano anche le spese straordinarie e quindi non solo l’importo dovuto a titolo di mantenimento.

Molteplici saranno dunque gli aspetti da chiarire con riferimento all’applicazione pratica di tale fattispecie normativa e, pertanto, sarà necessario osservare anche quella che sarà la giurisprudenza di merito e di legittimità che si pronuncerà sul punto.

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