Unioni civili e coppie di fatto; tutto sulla nuova legge – Due chiacchiere con l’avvocato

La Legge Cirinnà del 20 maggio, in vigore dal 5 giugno, regola due nuove formazioni sociali: unioni civili tra persone dello stesso sesso e unioni di fatto

La Legge Cirinnà del 20 maggio, in vigore dal 5 giugno, regola due nuove formazioni sociali: unioni civili tra persone dello stesso sesso e unioni di fatto

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it

Unioni civile e unioni di fatto – Spulciamo con l’avvocato Elena Alfieri, la recente legge su unioni civili e unioni di fatto. Un panorama nuovo alla società e alla legislazione che ha il compito, in modo rapido e dinamico, di dare voce a queste nuove forme di unioni tra persone. Ecco tutto quello che occorre sapere sulla legge per destreggiarsi nelle pratiche e scoprire come a chi rivolgersi.

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Ai sensi della norma approvata, l’unione civile tra persone dello stesso sesso è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile omosessuale è quello della comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti stipulino una convenzione patrimoniale diversa optando per il regime di separazione dei beni. Ampio margine è stato dato quindi all’avvocatura, la quale avrà il compito di redigere queste convenzioni in vista dell’ufficializzazione dell’unione civile.

La legge disciplina i diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, ad eccezione dell’obbligo di fedeltà che non è previsto per le coppie dello stesso sesso

Oltre all’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell’unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri. In particolare, per quanto riguarda il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, come già accade nel matrimonio. Allo stesso modo, è previsto che l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti.

In caso di morte, andranno corrisposte al partner l’indennità dovuta dal datore di lavoro e quella relativa al TFR

In relazione alla successione, si applica ai partner dell’unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile, comprese quelle relative ai diritti dei legittimari. Si tratta, pertanto, di un gran passo in avanti sia sul piano giuridico che di civiltà del nostro ordinamento.

A parte le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull’adozione, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, “marito” e “moglie”, ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicheranno anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sessoQuesto per quanto riguarda la nascita dell’ufficializzazione del rapporto che quindi vedrà necessario solo il compito di redigere un accordo a sostegno dell’unione.

Ma nel caso di crisi di coppia come ci si comporta?

Quanto allo scioglimento dell’unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Pertanto le discipline ad oggi vigenti sono applicabili alle stesse unioni civili: ci si riferisce alla negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile. Viene poi in attuazione a quanto indicato dalla Corte Costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le unioni di fatto

In base alla legge, la convivenza di fatto riguarda sia le coppie eterosessuali che coppie omosessuali in quanto sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Rispetto alle unioni civili i conviventi hanno sicuramente meno diritti e tutele

Prima di questa legge, il convivente non aveva alcuna tutela ne diritto e spesso capitava che dopo lunghe convivenze, in caso di rottura del rapporto, una delle parti rimanesse senza nullaCon la riforma, invece, i conviventi di fatto avranno alcune prerogative normalmente spettanti ai coniugi quali il diritto di visita previsti dall’ordinamento penitenziario, il diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario, la facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi, di diritti inerenti la casa di abitazione, di facoltà riconosciute in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

Anche per le convivenze è prevista la possibilità di stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i rapporti patrimoniali che potrà essere redatto anche in questo caso dall’avvocato. La legge specifica i possibili contenuti del contratto con il quale i conviventi possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.

Ma come si può sciogliere il contratto di convivenza?

Prima di tutto il contratto si risolve automaticamente in caso di morteOltre a questo estremo accadimento può prevedersi il recesso unilaterale o su accordo tra le parti minuziosamente disciplinato nel contratto stessoIl contratto poi si può risolvere in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzoImportantissima è la previsione secondo la quale alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve però essere affermato da un giudice, ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

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