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Infortunio sul lavoro: come regolarsi e cosa occorre sapere | Due chiacchiere con l’Avvocato

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: ecco le differenze da conoscere tra indennizzo INAIL e risarcimento del danno differenziale

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: ecco le differenze da conoscere tra indennizzo INAIL e risarcimento del danno differenziale

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

L’infortunio sul lavoro è la causa violenta e lesiva in occasione di lavoro da cui può derivare un’inabilità permanente o assoluta, temporanea superiore ai 3 giorni oppure, addirittura la morte; il lavoratore è assicurato all’INAIL anche per il tragitto da percorrere da casa a lavoro e da lavoro a casa, in questo caso l’infortunio si definisce in itinere.

Anche nel caso in cui il lavoratore svolga lavori plurimi, quindi spostamenti e percorsi da un lavoro all’altro, oppure se l’azienda non è provvista di mense aziendali all’interno, il lavoratore è assicurato per il tragitto abituale e per la consumazione dei pasti.

La malattia professionale (spesso definita anche “tecnopatia”) è una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che è dovuta all’esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui opera.
Quando si parla di “occasione di lavoro” si intende che tra lo svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato contesto e la patologia deve esserci un rapporto di causa-effetto, quello che viene tecnicamente definito come rapporto eziologico o nesso causale.

Se il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio e della malattia professionale, il lavoratore ha diritto, oltre all’indennizzo INAIL, al risarcimento del cosiddetto danno differenziale

In caso di malattia professionale, infatti, se l’indennizzo INAIL non è sufficiente per la copertura del danno subito, il dipendente ha diritto anche al risarcimento del danno biologico da parte del datore di lavoro. Pertanto, l’erogazione dell’indennizzo INAIL non esclude il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’INAIL per l’infortunio o malattia professionale e la maggior somma risarcibile dal datore di lavoro a titolo di responsabilità civile.

Se il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio o la malattia professionale del dipendente (perché, per esempio, non ha adempiuto gli obblighi di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro), non si può negare il risarcimento del danno oltre all’indennizzo INAIL. I giudici chiariscono che l’erogazione effettuata dall’INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o extra contrattuale) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dal dolo o colpa di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Inoltre, la rendita INAIL cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell’asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, si trasferisce agli eredi.

L’indennizzo Inail trova il suo fondamento nella finalità solidaristica e assistenzialistica prevista dalla Costituzione, mentre il risarcimento del danno biologico trova fondamento nella tutela della salute, sempre costituzionalmente garantita. Dunque, la differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL e il risarcimento del danno biologico non consente di ritenere che le somme eventualmente versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico a favore del soggetto infortunato od ammalato.

Le somme corrisposte dall’INAIL devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore

Ritenere il contrario significherebbe attribuire all’indennizzo Inail, la finalità non già di apprestare un arricchimento di tutela in favore del lavoratore ma, al contrario, di riconoscere un trattamento deteriore, quanto al danno biologico, del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore.In conclusione, non è possibile ritenere che l’indennizzo Inail escluda il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro responsabile della malattia professionale de lavoratore. Le prestazioni eventualmente erogate dall’Inail non esauriscono di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato.

La prova del danno differenziale; ecco come deve regolarsi il lavoratore per ottenere il risarcimento

Il risarcimento del danno differenziale presuppone tuttavia la prova da parte del lavoratore. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi rinvenire un danno in re ipsa nel caso di lesione di valori della persona.

Pertanto, coloro che chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale devono allegare, sin dal primo atto introduttivo del giudizio, tutti i fatti rilevanti e chiedere di provare le circostanze poste a fondamento delle pretese, in modo da circoscrivere esattamente la materia controversa ed evidenziare con chiarezza gli elementi in contestazione.

In base alle allegazioni del lavoratore, il giudice può ritenere di accedere all’accertamento medico legale oppure (nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile, perché deceduta, o quando lo ritenga motivatamente superfluo) può porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo nonché avvalersi delle presunzioni.

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Il diritto all’oblio: ecco come tutelarsi – Due chiacchiere con l’Avvocato