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Guida in stato d’ebbrezza; cosa occorre sapere? Due chiacchiere con l’Avvocato

Ci confrontiamo con l’Avv. Elena Alfieri su una problematica che purtroppo ricorre anche nelle cronache del nostro territorio: la guida in stato d’ebbrezza; ecco cosa occorre sapere

Ci confrontiamo con l’Avv. Elena Alfieri su una problematica che purtroppo ricorre anche nella cronache del nostro territorio: la guida in stato d’ebbrezza; ecco cosa occorre sapere

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

Preliminarmente occorre sfatare la falsa convinzione che qualora si venga fermati alla guida dopo aver bevuto sia conveniente rifiutarsi di effettuare i rilievi dell’alcooltest. Infatti, l’art 186, comma 7, del Codice della Strada stabilisce che, in caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente sia punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno nonché con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo. E’ importante evidenziare, altresì, che il soggetto fermato dagli agenti deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore nell’espletamento del c.d. alcool test.

Se l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia viene reso solo al termine dell’accertamento, i risultati dell’etilometro sono inutilizzabili con conseguente assoluzione dell’imputato.

La giurisprudenza maggioritaria ha sancito che il c.d. alcool test “… è da considerarsi un accertamento tecnico irripetibile, stante l’alterabilità, la modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto di analisi” e, pertanto, il conducente deve essere messo nella condizione di potersi far assistere da un legale di fiducia.

Come agire dopo la notifica di un decreto penale di condanna?

Se il soggetto provvede al pagamento della pena pecuniaria stabilita dal Giudice il reato si estingue, ma probabilmente l’importo sarà molto alto (oltre 15 mila euro); in alternativa può essere proposta opposizione avverso il decreto nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento ed in tal modo s’instaura un giudizio ordinario con la possibilità di contestare gli accertamenti eseguiti ed il modus operandi degli agenti.

Il legislatore ha previsto anche la possibilità di sostituire l’eventuale condanna con i lavori di pubblica utilità, salvo la sussitenza delle condizioni ostative di aver procato un incidente stradale ed aver già fruito in precedenza di tale beneficio.

La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio (in particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di p. u., mentre un giorno d lavoro di p.u. viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda).

La circostanza di aver provocato un sinistro stradale impedisce all’imputato di chiedere che la pena inflitta possa essere convertita nei lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 186, co. 9, Codice della Strada, e per tale motivo si è stabilita la possibilità di ricorrere alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, introdotta dal 2014.

Detto istituto per taluni profili è simile ai lavori di pubblica utilità previsti dal Codice della Strada in quanto l’esito positivo comporta in entrambi i casi l’estinzione del reato, ma può essere fruito da più soggetti in quanto non sussistono le condizioni ostative di cui sopra.

I lavori devono essere svolti presso enti convenzionati, previa elaborazione di un programma da parte dell’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), il quale al termine dello stesso dovrà comunicare l’esito positivo.

Possibilità di chiedere il permesso di guida orario in caso di sospensione della patente

In tema di guida in stato di ebbrezza, occorre segnalare, infine, la possibilità di ottenere un permesso di guida orario, da fruire proprio durante il periodo di sospensione della patente, per potersi recare sul posto di lavoro, quando non esistono utili alternative; la possibilità è prevista dall’art. 218 del Codice della Strada.

In sostanza, in base a tale disposizione normativa, se vi è stata ritirata la patente perché positivi all’alcool test, avete cinque giorni di tempo per richiedere alla Prefettura competente il rilascio del citato permesso di guida orario.

L’istanza può essere presentata solo se il risultato dell’etilometro ha fornito un valore compreso fra 0,5 e 0,8 (e, dunque, il beneficio può essere concesso solo nelle ipotesi rientranti nella prima delle tre fasce di concentrazione alcolica) ed a condizione che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente.

La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione finalizzata a motivare la necessità di disporre di un mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro e dovrà indicare, inoltre, i giorni e le ore in cui si ha necessità di fruire del permesso di guida, con l’avvertenza che il permesso potrà essere concesso per un massimo di tre ore al giorno.

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